Condizioni generali di vendita

Condizioni generali di vendita

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Le presenti condizioni generali di vendita (“CGV”) si applicano, salvo deroga specificatamente concordata per iscritto, a tutte le forniture di prodotti hardware e di servizi connessi effettuate da CGM Pharmaone S.r.l., con sede in Corso Vercelli 120 C/D, 28100 Novara, codice fiscale e partita IVA 01494710039, R.E.A. NO-0177593, indirizzo PEC qualitainfarmacia@legalmail.it (di seguito denominata per brevità, “CGM PO”) in favore del cliente (il “Cliente”) CGM PO ed il Cliente sono in seguito definiti congiuntamente come le “Parti”).

1.2 Eventuali condizioni particolari, deroghe e/o modifiche alle presenti CGV saranno valide solo se specificatamente concordate per iscritto tra le Parti.

ARTICOLO 2 – DATI INFORMATIVI

Le informazioni contenute in cataloghi, fogli illustrativi e listini prezzi sono da intendersi a puro titolo indicativo e CGM PO si riserva il diritto di modificare le informazioni medesime in qualsiasi momento e senza preavviso.

ARTICOLO 3 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

3.1. L’offerta di CGM PO resterà valida per il periodo ivi indicato ovvero, in mancanza di espressa indicazione, per il periodo di 15 (quindici) giorni dalla data della sua emissione.

3.2. Il contratto si intenderà perfezionato nel momento in cui il Cliente riceverà la conferma d’ordine inviatagli da CGM PO.

3.3. In caso di difformità tra l’ordine e la conferma d’ordine, il contratto si perfezionerà trascorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della conferma d’ordine da parte del Cliente senza che quest’ultimo abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto.

3.4. Le modifiche ad un contratto già perfezionato saranno valide solo se specificatamente concordate per iscritto tra le Parti.

3.5. Il contratto (“Contratto”) tra CGM PO e il Cliente è costituito dai seguenti documenti:

  • l’ordine, ovvero la richiesta di fornitura di Prodotti e Servizi, come meglio definiti al successivo articolo 4, così come tutte le successive richieste da parte del Cliente aventi oggetto integrazioni di fornitura;
  • le presenti CGV;
  • il modulo SEPA DIRECT DEBIT (SDD).

3.6. Ogni ordine successivo al primo sarà da intendersi automaticamente disciplinato dalle presenti CGV.

ARTICOLO 4 - PRODOTTI E SERVIZI

L’offerta e la fattura di CGM PO indicheranno in dettaglio i prodotti rispettivamente offerti e ordinati (i.e.: hardware, in seguito, i “Prodotti”), nonché i servizi associati di installazione e configurazione dei Prodotti stessi (i “Servizi”).

ARTICOLO 5 - VENDITA DI HARDWARE

CGM PO commercializza hardware che, a sua volta, acquista da fornitori vari di cui è distributore autorizzato. Le caratteristiche tecniche e la documentazione relativa a tali hardware rientrano nella sfera di responsabilità del fornitore e CGM PO le comunica come tali al Cliente.

ARTICOLO 6 - FORNITURA DI SOFTWARE RELATIVI AI PRODOTTI

6.1. Il Cliente è tenuto ad utilizzare il software fornito ovvero incluso in un Prodotto venduto da CGM PO alle condizioni stabilite dal fornitore del software nella relativa licenza d’uso.

6.2. In assenza di licenza e di condizioni specifiche, il diritto di utilizzo del software fornito ovvero incluso in un Prodotto venduto da CGM PO è limitato all’installazione operativa di un’unica copia del software medesimo, con esclusione di qualsivoglia diritto di riproduzione, di modifica o di correzione di eventuali errori. CGM PO non è in alcun caso responsabile delle problematiche relative al software né dell’interruzione temporanea (dovuta, a titolo esemplificativo, a correzione ovvero ad aggiornamento) o definitiva da parte dell’editore del software in questione.

ARTICOLO 7 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

7.1. Se specificato nell’ordine, CGM PO, direttamente o per il tramite di società terze da quest’ultima espressamente incaricate, eseguirà i Servizi. In nessun caso i Servizi includeranno il materiale operativo e di consumo, i traslochi, i lavori elettrici o i cablaggi esterni ai Prodotti forniti.

7.2. La manutenzione e l’aggiornamento dei Prodotti da parte del relativo fornitore dovrà essere richiesta mediante ordine da inoltrarsi a CGM PO; le condizioni economiche saranno indicate nella proposta commerciale e nella fattura.

7.3. CGM PO – personalmente ovvero per il tramite del fornitore ovvero un prestatore terzo – potrà fornire servizi aggiuntivi rispetto ai Servizi che dovranno essere oggetto di un ordine specifico secondo le condizioni di cui alla proposta commerciale e alla fattura.

ARTICOLO 8 - PROPRIETA' INTELLETTUALE

8.1. Con l’acquisto dei Prodotti o la fornitura del software collegato il Cliente non acquista alcun diritto di proprietà intellettuale sui Prodotti e/o sui relativi software e si impegna a rispettare gli eventuali diritti di proprietà intellettuale del relativo fornitore. Il Cliente è garantito dall’evizione del Prodotto in conseguenza di eventuali azioni di terzi che vantino diritti di proprietà intellettuale sul Prodotto.

8.2. CGM PO non è in alcun modo responsabile per l’esecuzione, l’installazione o la manutenzione di un software non fornito da essa stessa.

ARTICOLO 9 - PREZZI E FATTURAZIONE

I Prodotti e i Servizi saranno fatturati in base al listino prezzi CGM PO in vigore alla data di consegna. I prezzi si intendono al netto di imposte che saranno fatturate in aggiunta alla tariffa applicabile alla data di consegna. Eventuali prestazioni particolari e prodotti non inclusi nel listino prezzi CGM PO saranno fatturati al prezzo concordato tra le Parti ed indicato nella proposta commerciale.

 ARTICOLO 10- TEMPI DI CONSEGNA

10.1. I tempi di consegna dei Prodotti comunicati al Cliente non sono mai essenziali e tassativi, ma indicativi in quanto CGM PO dipende, a propria volta, dai tempi di consegna dei propri fornitori.

10.2. CGM PO avrà diritto di sospendere le consegne ovvero di risolvere i contratti ex art. 1456 c.p.c. in caso di ritardato pagamento ovvero in caso di mancato ricevimento, nei tempi ragionevolmente richiesti da QF, delle informazioni tecniche, economiche o commerciali e delle specifiche necessarie per la spedizione che devono essere fornite dal Cliente.

10.3. CGM PO avrà diritto di recedere dal contratto, senza che il Cliente abbia diritto ad alcun risarcimento e/o indennità, in caso di forza maggiore, e, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di conflitti sociali, epidemia, guerra, requisizione, incendio, inondazione, incidenti alla strumentazione, interruzione o ritardo nei trasporti, scioperi, serrate o fermi di produzione presso CGM PO o presso i fornitori di quest’ultima, ovvero in caso di divieto di esportazione emesso dal governo del paese d’origine dell’hardware.

10.4. In ogni caso, al termine di consegna indicativo comunicato al Cliente debbono sommarsi i tempi necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni amministrative e per l’adempimento delle eventuali formalità.

ARTICOLO 11 - TRASPORTO E CONSEGNA

11.1. I Prodotti si intendono venduti DAP (Incoterms 2010) per le consegne da effettuarsi sul territorio dell’Italia continentale e CIP per le consegne da effettuarsi al di fuori dell’Italia continentale.

11.2. Eventuali perdite, avarie o danni subiti dalle merci andranno contestate per iscritto al vettore o allo spedizioniere, a pena di decadenza, entro 2 (due) giorni dalla consegna.

11.3. L’accessibilità dei locali destinati ad accogliere i Prodotti ed il loro eventuale allestimento in tempo utile incomberà esclusivamente sul Cliente che sosterrà anche le relative spese.

ARTICOLO 12 - ANNULLAMENTO ORDINI - RESI MERCI

12.1. Richieste di annullamento dell’ordine, anche parziale, e restituzioni dei Prodotti consegnati non saranno accettate se non preventivamente ed espressamente autorizzate per iscritto da CGM PO. In nessun caso verranno accettate richieste di annullamento ordini o restituzioni relative a licenze software.

12.2. Potranno essere oggetto di reso solo quei Prodotti che non abbiano subito manomissioni e/o alterazioni, inseriti nel loro imballaggio originale. Le spese di spedizione e di ricollocazione in stock saranno a carico esclusivo del Cliente.

12.3. Le restituzioni andranno effettuate nel termine di 8 (otto) giorni dall’ottenimento della relativa autorizzazione scritta di CGM PO.

12.4. In caso di richieste di annullamento ordine accettate per iscritto da CGM PO, quest’ultima avrà diritto di addebitare al Cliente la somma di € 100,00 (euro cento/00) a titolo di spese amministrative per la gestione del contratto.

ARTICOLO 13 - TRASFERIMENTO DEL RISCHIO E RISERVA DI PROPRIETA'

13.1. I Prodotti rimarranno di proprietà di CGM PO sino al momento dell’integrale pagamento del prezzo da parte del Cliente. I rischi di perdita, furto o distruzione dei Prodotti saranno, tuttavia, a carico del Cliente dal momento del ricevimento del Prodotto in caso di vendita DAP, ovvero dal momento della consegna del Prodotto da CGM PO al vettore in caso di vendita CIP, sino all’integrale pagamento del prezzo.

13.2. In caso di recesso dal contratto per causa di forza maggiore ovvero di risoluzione del contratto per inadempimento del Cliente, CGM PO avrà diritto di ritenere gli acconti percepiti, salvo il risarcimento di ogni maggior danno.

ARTICOLO 14 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Tutti i pagamenti dovuti dal Cliente a CGM PO in forza del contratto dovranno essere effettuati entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della fattura tramite Sepa Direct Debit (“SDD”). A tal fine, il Cliente sottoscriverà, unitamente al presente Contratto, idonea autorizzazione per l’addebito in conto corrente indicando tutti i riferimenti relativi all’istituto di credito prescelto per il pagamento dei canoni e dei corrispettivi in genere dovuti a CGM PO. Eventuali successive variazioni relative al conto corrente ove addebitare i pagamenti dovranno essere concordate anticipatamente e per iscritto dalle parti. La mancata accettazione dell’autorizzazione SDD da parte dell’istituto di credito indicato dal Cliente ovvero il mancato o inesatto pagamento da parte di quest’ultimo, per qualunque motivo (anche di ordine tecnico), di somme dovute dal Cliente a CGM PO, costituirà inadempimento del Cliente del quale esso dovrà rispondere e comporterà, fra l’altro, le conseguenze di cui all’art. 24 delle presenti CGV. Tutti i rischi comunque connessi con il pagamento a mezzo SDD graveranno in via esclusiva sul Cliente. Ogni modalità di pagamento differente dovrà essere espressamente autorizzata da CGM PO e sarà meglio definita nell’ordine.

ARTICOLO 15 - MANCATO PAGAMENTO

15.1. In caso di ritardato pagamento, saranno dovuti a CGM PO, senza necessità di costituzione di mora, gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, fermo il diritto al rimborso delle eventuali spese amministrative, di notifica e di recupero del credito.

15.2. In caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola fattura, l’intera somma dovuta dal Cliente a CGM PO diverrà immediatamente esigibile e le consegne potranno essere sospese.

ARTICOLO 16 - GARANZIA

16.1. La durata della garanzia dei Prodotti è indicata nel documento del relativo costruttore che accompagna la spedizione dei medesimi.

16.2. Resta inteso che la garanzia ha ad oggetto solo quei Prodotti che, a seguito dell’effettuazione delle opportune verifiche, CGM PO ritenga in effetti difettosi e a condizione che i difetti constatati non siano stati causati da utilizzo non conforme ovvero da manomissione da parte del Cliente.

16.3. La garanzia non opererà in caso sia stato effettuato un intervento di riparazione da un soggetto non autorizzato da CGM PO e ciò per qualsivoglia motivo.

16.4. La sola obbligazione spettante a CGM PO in relazione a tale garanzia consiste nel prendere in carico la riparazione ovvero la sostituzione da parte del fabbricante del Prodotto riconosciuto difettoso e che sia stato restituito all’indirizzo indicato da CGM PO.

16.5. Le restituzione dei Prodotti di cui si lamenta la difettosità necessita della previa autorizzazione scritta di CGM PO. A tal fine, il Cliente dovrà contattare telefonicamente il servizio assistenza di CGM PO.

16.6. I Prodotti ritenuti difettosi debbono essere restituiti a CGM PO nel loro imballaggio originale, accompagnati dal numero di reso che verrà indicato da CGM PO al Cliente.

16.7. Gli interventi effettuati in base alla garanzia non determineranno il prolungamento della garanzia medesima.

16.8. Salvo quanto previsto da disposizioni inderogabili di legge, la presente garanzia si intende sostitutiva di ogni altra garanzia.

ARTICOLO 17 - RESPONSABILITA'

17.1. Il Cliente dichiara e garantisce di essere un imprenditore o comunque operatore professionale e di acquistare i Prodotti in tale qualità; dichiara, altresì, di essere pienamente informato sull’uso e sulla destinazione previsti per tali Prodotti.

17.2. CGM PO non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dell’eventuale incompatibilità dei Prodotti con altri hardware o software con i quali il Cliente ovvero i clienti finali di quest’ultimo intendano farli funzionare. In particolare ma senza esclusione alcuna, CGM PO non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali incidenze dirette o indirette, temporanee o permanenti che potrebbe comportare l’installazione di un Prodotto su un insieme di altri prodotti hardware già installati.

17.3. CGM PO sarà responsabile solo del danno diretto derivante da un vizio/difetto del Prodotto ovvero dai Servizi prestati, con il duplice limite del danno effettivamente subito dal Cliente in conseguenza di tale vizio/difetto e del prezzo del Prodotto ovvero del Servizio. E’ espressamente esclusa la risarcibilità dei danni indiretti, commerciali e da mancato guadagno, ivi inclusa la perdita di dati e la perdita di esercizio.

ARTICOLO 18 - COLLABORAZIONE DEL CLIENTE

18.1. Il Cliente è tenuto a rispettare i migliori standard commerciali nonché la normativa, anche regolamentare, applicabile e a non porre in essere atti che possano in alcun modo ledere la reputazione commerciale di CGM PO, in particolare tramite i prodotti da essa forniti. Segnatamente, il Cliente si impegna a fornire informazioni precise ed aggiornate su caratteristiche, performance e possibili usi dei prodotti commercializzati da CGM PO.

18.2. Il Cliente garantisce di essere validamente in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie e dei requisiti richiesti dalla normativa di tempo in tempo in vigore per la vendita dei Prodotti.

18.3. Il Cliente si impegna, inoltre, a far sì che i clienti finali si astengano dal porre in essere ogni e qualsivoglia atto o comportamento che possa arrecare pregiudizio di qualsivoglia natura ai diritti di proprietà intellettuale relativi ai Prodotti.

18.4. Allo scopo del corretto adempimento del Contratto, il Cliente si impegna a collaborare attivamente e regolarmente e a cooperare, in buona fede, con CGM PO. Pertanto, il Cliente si impegna a consegnare a CGM PO tutte le informazioni necessarie per la fornitura dei Prodotti e per l’esecuzione dei Servizi ordinati.

18.5. Il Cliente si impegna a fornire a CGM PO tutte le informazioni relative all'ambiente in cui sono destinati ad essere installati i Prodotti e ad essere seguiti i Servizi. Il Cliente si obbliga, in particolare, a dichiarare la presenza di rischi specifici ai sensi dell'Art. 26, comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 81/08, e successive modifiche e integrazioni, e a fornire copia dei regolamenti e delle procedure interne approntati, con particolare riferimento alla disposizione dei locali e ai rischi connessi all'impianto elettrico, unitamente al documento informativo generale in materia di direttive, procedure e raccomandazioni a tutela della sicurezza sul lavoro. Il Cliente si impegna a predisporre e attuare, nell'ambito dell'esatta esecuzione della prestazione, tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire e tutelare l'incolumità e la salute delle persone, in modo da prevenire ogni possibile situazione di fatto anche potenzialmente lesiva della sicurezza.

ARTICOLO 19 - CESSIONE

19.1. In nessun caso, il Cliente può cedere a terzi il Contratto, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, senza l’espresso e preventivo consenso scritto di CGM PO.

19.2. CGM PO ha il diritto di cedere liberamente, in tutto o in parte, a terzi il Contratto, con effetti a decorrere dalla data della notificazione scritta al Cliente della avvenuta cessione a terzi; a decorrere dalla data della notificazione scritta della avvenuta cessione, CGM PO è liberata nei confronti del Cliente con riguardo alle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto.

ARTICOLO 20 - RISERVATEZZA

20.1. Il Contratto, così come tutte le informazioni scambiate tra le parti o che le parti siano venute a conoscenza nel corso dell’esecuzione del Contratto, su qualsiasi supporto memorizzate, dovranno essere considerati come confidenziali (di seguito, congiuntamente denominate come le “Informazioni Confidenziali”).

20.2. Ciascuna parte si impegna a proteggere le Informazioni Confidenziali e a trattarle con la massima riservatezza; la parte ricevente le Informazioni Confidenziali si impegna a non rivelarle a terze parti senza il preventivo consenso scritto dell’altra parte che le ha trasmesse.      

20.3. Ciascuna parte è liberata dagli obblighi di confidenzialità di cui ai precedenti Articoli 20.1. e 20.2. qualora dimostri che le Informazioni Confidenziali (i) erano già in suo possesso in tempi anteriori alla loro rivelazione, salvo il caso in cui la parte che le ha ricevute sia entrata in possesso di tali Informazioni Confidenziali, direttamente o indirettamente, in conseguenza di una rivelazione non autorizzata da parte di un terzo, (ii) erano di pubblico dominio alla data di sottoscrizione del Contratto o lo sono diventate successivamente, non in violazione dell’inadempimento degli obblighi di confidenzialità di ciascuna parte in base al presente Contratto, (iii) sono state indipendentemente sviluppate da tale parte, o (iv) la loro rivelazione sia necessaria per adempiere a un obbligo di legge o a un provvedimento di una competente autorità giudiziaria o governativa, o sia necessaria per far valere o difendere un diritto in giudizio fermo restando che la rivelazione è fatta nei limiti di quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge e la parte ne dia comunicazione, per quanto possibile, all’altra parte.

20.4. Le parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni discendenti dal presente Articolo 20 per tutta la durata del Contratto e per 5 anni successivi alla sua cessazione per qualsiasi causa intervenuta.

ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI GENERALI

21.1. L’eventuale tolleranza di una delle parti verso comportamenti dell’altra posti in essere in violazione di una qualunque disposizione del Contratto, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalla disposizione violata né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutte le disposizioni del Contratto medesimo.

21.2. Il Cliente conviene che CGM PO può, senza limitazione alcuna e senza l’adempimento di alcuna formalità, avvalersi di terzi in genere ai quali potrà affidare, in tutto o in parte, l’esecuzione delle attività di cui alle CGV.

21.3. Il Cliente conviene che CGM PO, al fine di correggere un errore di esecuzione del contratto, dopo che abbia informato il Cliente, può eseguire ogni opportuna modifica, a condizione che detta modifica non alteri in modo sostanziale il contenuto del Contratto. In caso contrario, le parti faranno del loro meglio per negoziare in buona fede e trovare congiuntamente una soluzione.

21.4. Il Cliente si impegna a intraprendere qualsiasi azione e rendere le dichiarazioni e a richiedere le autorizzazioni necessarie in base alla normativa applicabile e vigente, con riguardo al trattamento dei dati e alla loro natura.

21.5. Il Cliente, per un periodo di 12 (dodici) mesi successivi alla consegna dei Prodotti e/o all’esecuzione dei Servizi, si impegna a non contattare, direttamente o indirettamente, nessun membro dello staff di CGM PO allo scopo di selezionarlo/assumerlo, salva la preventiva autorizzazione scritta di CGM PO. Senza pregiudizio di ogni altro rimedio di cui dispone CGM PO per contratto o per legge, nel caso di violazione degli impegni assunti con la presente clausola, il Cliente si impegna a pagare, con effetto immediato, a CGM PO una somma forfetaria a titolo di penale per l’inadempimento pari al salario del dipendente assunto nei dodici (12) mesi antecedenti la sua assunzione, incluse le imposte a carico del datore di lavoro e del dipendente e i contributi. CGM PO si riserva il diritto di chiedere il risarcimento del maggior danno sofferto qualora quest’ultimo ecceda l’importo di cui sopra.

ARTICOLO 22 - INTERPRETAZIONE

22.1. Nel caso in cui una qualsiasi delle disposizioni (o anche una sola parte di qualsiasi di queste disposizioni) contenute nel Contratto sia dichiarata da giudice o altra autorità competente nulla, invalida o inefficace, in quanto in contrasto con norme vigenti o sopravvenienti, essa o la parte di essa sarà considerata priva di effetto, o sarà modificata nella misura in cui sia uniformabile alle disposizioni di legge o comunque nel rispetto della volontà delle parti, ferma la validità di ogni altra disposizione del Contratto.  

22.2. Se una disposizione di questo Contratto dichiarata nulla, invalida o inefficace diventi valida ed efficace a tutti gli effetti di legge ove una parte di questa sia cancellata, la disposizione si applica con la minima modifica necessaria per renderla valida ed efficace a tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO 23 - INDIPENDENZA DELLE PARTI

Nessuna disposizione del Contratto intende, o deve essere interpretata nel senso che intenda, stabilire tra le parti nessuna società, compartecipazione o joint venture tra le stesse, o che una parte possa agire quale rappresentante o agente dell’altra parte, né autorizza ciascuna parte a concludere accordi o assumere impegni per conto dell’altra parte o vincolanti anche l’altra parte.    

ARTICOLO 24 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

24.1. Senza pregiudizio per quanto previsto in altre clausole del Contratto, il medesimo sarà da considerarsi risolto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 1456 Codice Civile, qualora il Cliente: a) violi gli obblighi previsti negli articoli 8.1, 14 e 20 delle presenti CGV così come le disposizioni previste in documenti cui essi facciano rinvio; ovvero, b) compia, utilizzando i Prodotti, qualsiasi attività illecita; ovvero, c) ceda tutto o parte il Contratto a terzi, senza il preventivo consenso scritto di CGM PO.

24.2. Inoltre, in caso di inadempimento agli obblighi previsti dal Contratto, CGM PO si riserva di inviare al Cliente, in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 cod. civ. diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa raccomandata A.R. o del relativo messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

24.3. A far data dalla risoluzione del Contratto, verificatasi nei casi previsti dal presente articolo, il Cliente prende atto ed accetta che le somme pagate dal medesimo in via anticipata saranno trattenute da CGM PO a titolo di penale e CGM PO avrà facoltà di addebitare al Cliente ogni eventuale ulteriore onere che la stessa abbia dovuto sopportare, restando in ogni caso salvo il suo diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

ARTICOLO 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

25.1. Il trattamento dei dati personali comunicati dal Cliente a CGM PO ai fini dell’esecuzione del Contratto avverrà in conformità al D.lgs. 196/2003, al Regolamento europeo 679/2016, e loro successive modifiche ed integrazioni, all’informativa rilasciata da CGM PO in fase di contrattualizzazione ed in forza del consenso al trattamento dei dati manifestato in tale sede dal Cliente.

25.2. CGM PO, per le sole fasi di raccolta, trattamento e gestione dei dati del Cliente, necessarie ai fini dell’erogazione dei servizi contrattuali, si pone quale Titolare autonomo del trattamento in conformità alle definizioni dei ruoli descritte nel D.lgs. 196/2003 e nel Regolamento UE 2016/679.

25.3. Il Cliente, con riferimento ai dati di terzi da egli stesso immessi e/o trattati nell’ardine e/o di utilizzo dei Servizi, dichiara di aver preventivamente fornito loro adeguata informativa di cui all'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 e di aver acquisito dai medesimi il consenso al trattamento. Resta comunque inteso che il Cliente si pone, rispetto a tali dati, quale Titolare autonomo del trattamento, assumendo tutti gli obblighi e le responsabilità ad esso connesse manlevando CGM PO da ogni contestazione, pretesa o altro che dovesse provenire da terzi soggetti in riferimento a tali ipotesi di trattamento.

ARTICOLO 26 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

26.1 Le presenti CGV ed i contratti di fornitura saranno retti dalla legge italiana. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione delle presenti CGV e ai contratti di fornitura sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Novara.

 Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificatamente i seguenti articoli: 3 (Conclusione del contratto); 7 (Prestazioni di Servizi); 8 (Proprietà intellettuale); 10 (Tempi di consegna); 11 (Trasporto e consegna); 12 (Annullamento Ordini - Resi di merci); 13 (Trasferimento del rischio e riserva di proprietà); 14 (Modalità di pagamento); 15 (Mancato pagamento);  16 (Garanzia); 17 (Responsabilità); 19 (Cessione); 21.5 (Divieto di storno dei dipendenti di CGM PO); 24 (Clausola risolutiva espressa - risoluzione per inadempimento); 26 (Legge applicabile e foro competente).